CPR - I PROVVEDIMENTI DOPO SENTENZA DELLA CONSULTA

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L’Associazione Don Bosco 2000 accoglie con soddisfazione la sentenza n.96/2025 della Corte Costituzionale, che ha sollevato forti criticità sulla normativa che regola il funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri, definendola inadeguata e non rispettosa della libertà personale. La Consulta ha sottolineato che l’attuale disciplina è “del tutto inidonea” a garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei Cpr, configurando un vero e proprio “assoggettamento fisico all’altrui potere”, senza una cornice normativa sufficientemente chiara. Una condizione che, di fatto, trasforma questi centri in luoghi di sospensione dei diritti. Alla luce di questa sentenza, che, in sostanza, ha accertato l’incostituzionalità delle norme sulla detenzione amministrativa dei migranti, questi ultimi stanno gradualmente riguadagnando la libertà. Nella struttura realizzata sulla Modica – Pozzallo da tempo non c’era più nessuno, in virtù delle sentenze del tribunale di Catania che già nel 2023 non hanno convalidato i decreti del questore di Ragusa che disponevano la detenzione di alcuni richiedenti asilo tunisini. La considerazione principale della Consulta è che l’attuale disciplina della detenzione amministrativa viola l’articolo 13 della Costituzione perché regola i «casi» del trattenimento ma non i «modi». Non c’è alcuna norma di rango primario che si occupi di stabilire con precisione quali siano i diritti dello straniero privato della libertà personale, né a quale giudice può rivolgersi per una tutela completa dei propri diritti. La corte costituzionale ha affermato in maniera esplicita che il vulnus (ossia l’offesa, il danno) sussiste, ma non può intervenire direttamente: deve farlo il legislatore. Per questo, il Viminale ha già annunciato di essere al lavoro per una norma complessiva, senza specificare di che tipo. Potrebbe trattarsi di un disegno di legge, di un emendamento o di un decreto. Che comunque al momento non c’è, pertanto senza una legge che disciplina i «modi» della detenzione amministrativa «non può che riespandersi il diritto alla libertà personale». Il cittadino straniero deve tornare libero.

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