La giovane Sarah, per i giudici d’appello, deve lasciare l’Italia. Il legale, Giuseppe Lipera, ricorre in cassazione contro la sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, a firma del Giudice Rosario Maria Annibale Cupri, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso il decreto di espulsione della ragazza. I motivi? il giudice ha confermato che la competenza è del giudice di pace di trapani diversamente da quanto sostenuto dal difensore della ragazza che ha chiesto le determinazione fossero assunte dall’autortià etnea; Sarah è entrata in italia senza chiedere protezione internazionale e quindi – si legge nella sentenza – il provvedimebto di respingimento è stato adottato in conformità alla normantiva vigente. È diritto inviolabile di ogni individuo – ha sostenuto l’avvocato Lipera- quello di poter vivere insieme ai propri affetti più cari nel luogo della propria nascita e nel luogo in cui dimorano i principali affetti dello stesso”. A Catania la giovane Sarah risiede con la madre Ahlem, ed i fratellini Gabriele, Simone e Fatima, questi di nazionalità italiana. Nulla invece lega la giovane Sarah con la Tunisia, dove non ha più alcun rapporto col padre, che dopo averla portata lì, l’ha abbandonata ai nonni materni senza occuparsi di lei. i genitori tunisini di sarah vivono insieme a catania, nasce sarah a catania nel 2003 ma quando la coppia si separa sarah viene portata via dal padre verso la tunisia, lontana dalla madre, ma nel 2023 la giovane, non avendo potuto ottenere alcun visto, arriva nel 2023 con uno sbarco a pantelleria e la questura di trapani emette il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, essendo stata- ha dneunciato iol penalista- erroneamente straniera. Il giudice ha anche respinto l’istanza di cancellazione dagli atti della frase profferita dall’Avvocatura dello Stato e nello specifico, quando l’avvocato Angelo Francesco Nicotra, ha definito le dichiarazioni dell’avvocato della ragazza “farneticanti elucubrazioni”. Il Giudice ha sostenuto che “non ricorrono i presupposti per la cancellazione della frase contenuta nella memoria del Ministero in quanto tali espressioni non risultano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e offensivo nei confronti della controparte, cioè dell’avvoxaro lipera, conservando un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa”.
CATANIA - CASO DI SARAH ARRIVA IN CASSAZIONE
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